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Statuto – Pro Loco Nola Città d'Arte

Statuto

La Pro Loco di Nola fu costituita con atto pubblico “per Notar Salvatore Napolitano da Nola, Repertorio N° 88971 del 12-10-1977, Registrato presso l’Ufficio del Registro di Nola il 12-10-1977” dopo alcuni anni di attività svolta da un gruppo di nolani che ne furono soci fondatori.

Costituzione e scopi

Articolo 1

È costituita, nel Comune di Nola (NA), una associazione denominata “PRO LOCO NOLA CITTÀ D’ARTE” con sede in Nola al Corso Tommaso Vitale n. 9.

L’Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e di quello comunale nonché dalle norme del Codice Civile.

L’Associazione svolge il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell’attività turistica, culturale e sociale.

La PRO LOCO NOLA CITTÀ D’ARTE estende la sua attività nel territorio del Comune ed eventualmente nelle zone con termini stabiliti d’accordo con l’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, avuto riguardo alla sfera di azione delle Aziende Autonome e delle Pro Loco confinanti.

Articolo 2

Gli scopi principali che l’Associazione Pro Loco Nola Città d’Arte si propone sono:

  1. Riunire tutti coloro (enti, industriali, esercenti e privati) che abbiano interesse allo sviluppo turistico di Nola;
  2. Contribuire ad organizzare turisticamente la località studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di essere frequentate da turisti, promuovendo l’abbellimento di piazze, strade, giardini, ;
  3. Promuovere il miglioramento e lo sviluppo dei pubblici esercizi e delle attrezzature ricettive di Nola (alberghi, pensioni, locande, affittacamere e pubblici esercizi);
  4. Incoraggiare ed appoggiare il miglioramento di tutti i pubblici servizi (linee automobilistiche, servizi di nettezza urbana, innaffiamento strade, ) al fine di facilitare il movimento turistico e per rendere il soggiorno piacevole quanto più possibile ai forestieri;
  5. Vigilare lo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e le relative tariffe, proponendo le opportune modifiche alle competenti autorità o alle ditte esercenti i servizi medesimi;
  6. Promuovere, incoraggiare ed appoggiare festeggiamenti, gare sportive, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite ed escursioni per attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano;
  7. Gestire campi di gioco, promuovere e curare l’attività agonistica e sportiva della Città di Nola;
  8. Tutelare e mettere in valore le bellezze naturali ed artistiche per farle meglio conoscere ed apprezzare;
  9. Collaborare con l’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli alla propaganda intesa a diffondere la conoscenza di Nola e circondario ed a favorire il concorso dei forestieri;
  10. Adempiere le funzioni demandate dall’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli; istituire uffici di informazioni turistiche e svolgere attività e servizi di carattere turistico;
  11. Organizzare e coordinare commemorazioni celebrative di personaggi illustri;
  12. Organizzare, altresì, concerti, mostre, nonché cicli di conferenze di argomento turistico, artistico e culturale, nonché di formare una biblioteca;
  13. Incrementare qualsiasi genere di studio sulla vita turistica della Città di Nola e della Regione Campania;
  14. L’Associazione Pro Loco Nola Città d’Arte per tutta quanta la sua attività, svolta anche in connessione con l’Amministrazione Comunale, non persegue fini di lucro.

Articolo 3

Finanziamento: i proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività sono:

  1. Gli utili di gestione o di attività permanenti ed artigianali;
  2. Gli eventuali redditi patrimoniali propri;
  3. Le quote sociali;
  4. Contributi di enti pubblici e privati;
  5. Quota di imposte comunali in occasione di fiere e mercati o di imposte straordinarie o speciali stabilite dal Consiglio Comunale di Nola.

La Pro Loco Nola Città d’Arte può essere chiamata a contribuire al finanziamento dell’Ente Provinciale per il Turismo, come può avere da questo contributi straordinari finanziari per attività turistiche di importanza provinciale.

I Soci

Articolo 4

I soci si distinguono in onorari, benemeriti e ordinari.

I soci onorari sono dichiarati con decisione del Consiglio di Amministrazione.

I soci benemeriti sono dichiarati annualmente dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione tra le persone ed enti che arrecano particolari benefici morali alla comunità nolana o che abbiano versato una quota non inferiore a € 150,00. Essi fanno parte del Consiglio Generale dell’Associazione.

I soci ordinari sono quelli che, a seguito del versamento della quota annuale, si sono impegnati a perseguire gli scopi associativi anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato.

Il tesseramento si apre il 01.01 per chiudersi il 28.02 di ciascun anno.

Articolo 4 bis

Quote sodali: per i soci ordinari di età compresa tra i 26 e i 60 anni la quota annuale è stabilita in € 15,00; per gli altri in € 10,00. L’Assemblea Generale dei Soci nell’approvare il bilancio preventivo annuale potrà variare dette quote.

Articolo 5

Tutti i soci di cui al precedente articolo sono membri dell’Assemblea con il diritto di voto

I soci che risultano iscritti da almeno un anno consecutivo alla data di  indizione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali sono titolari anche del diritto di elettorato passivo per la carica di Consigliere, i soci che risultano iscritti da almeno tre anni consecutivi alla data di indizione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali sono titolari anche del diritto di elettorato passivo per la carica di Presidente.

La qualità di socio si perde per dimissione oppure per esclusione a causa di accertata indegnità dichiarate dall’Assemblea dei Soci.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  dichiara  escluso  per  morosità  il  socio  che  non  ha provveduto, neppure a seguito di apposito invito scritto, al pagamento della quota sociale.

Gli Organi della Associazione

Articolo 6

Gli organi della Associazione Pro Loco Nola Città d’Arte sono:

  1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio Generale
  3. Consiglio di Amministrazione;
  4. Collegio dei Revisori dei

Articolo 7

I soci onorari, benemeriti, ordinari sono convocati dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno o su domanda di almeno due terzi dei soci ordinari per l’Assemblea Generale, la metà dei membri del Consiglio Generale e di un terzo dei revisori per le rispettive competenze.

Perché ogni organo dell’Associazione possa deliberare validamente occorre che per la prima convocazione sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto. Nella seconda, indetta almeno per un’ora dopo, gli organi deliberano qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 8

La convocazione viene fatta con manifesto affisso all’esterno della sede, all’albo pretorio del comune e nei circoli cittadini almeno dieci giorni prima della convocazione.

I manifesti devono contenere l’indicazione dell’ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare e l’ordine dei lavori.

L’avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione anche all’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli che potrà inviare un proprio rappresentante.

Articolo 9

L’Assemblea Generale dei Soci:

  • Delibera:
  1. Sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria, sulla misura della quota sociale e sulle modifiche da apportare allo Statuto Sociale;
  2. Sulla esclusione di soci per indegnità.
  • Elegge:
    1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    2. I Membri del Consiglio di Amministrazione;
    3. I Revisori dei Conti.

Tutti i soci di cui all’articolo 4 hanno diritto ad esprimere nell’assemblea il proprio voto.

Nelle votazioni palesi dell’Assemblea dei Soci in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Articolo 10

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:

  1. Membri elettivi:
    • Il Presidente;
    • Sette membri. (Membri di diritto: Il Presidente uscente in applicazione dell’articolo 15 bis.)

Le procedure per la votazione cominciano con la elezione palese del seggio elettorale che vidima e spoglia le schede vigilando sul buon andamento delle operazioni.

Il socio ordinario, onorario e benemerito dispone di tre preferenze per l’elezione dei membri del consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

In caso di vacanza per dimissioni o altra causa, l’Assemblea provvede alla surroga secondo l’ordine delle preferenze che prevede la precedenza per anzianità.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione al mandato affidato loro.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sulla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, è organo deliberativo e gli è demandato di provvedere:

  1. Alla formulazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione;
  2. Alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull’attività svolta;
  3. Allo studio dei problemi locali;
  4. Alla organizzazione del lavoro attraverso il volontariato ed il part-time;
  5. Alla difesa attiva e passiva degli interessi curati dall’Associazione medesima;
  6. A tutte le attività non di competenza assembleari tranne in caso di assoluta urgenza e salvo ratifica dell’Assemblea Generale;
  7. Alla emanazione dei regolamenti di attuazione del presente

I membri del Consiglio sono delegati dal Consiglio stesso ad occuparsi dei vari settori della Pro Loco.

Spetta al consigliere delegato a procedere all’approntamento dei relativi programmi, alla cura dell’organizzazione e della firma salvo l’obbligo di rendicontare al Tesoriere ed al Consiglio con documenti amministrativi e contabili.

Il Tesoriere viene proposto dal Presidente ed assume l’incarico di curare la gestione delle risorse sia incassando tutti i proventi, sia provvedendo al pagamento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, delle spese fatte dall’Associazione, compresa la possibilità di operare sui conti correnti intestati all’Associazione, a firma disgiunta dal presidente, presso istituti bancari.

Il Tesoriere è responsabile degli atti contabili dell’Associazione.

Articolo 12

Sono inviate per conoscenza alla Regione Campania ed allo E.P.T. di Napoli le deliberazioni relative sia alla nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e sia all’approvazione delle spese riguardanti l’assunzione del personale necessario per il buon funzionamento degli uffici dell’Associazione.

Le delibere soggette alla notifica dovranno essere inviate, a cura del Segretario, entro dieci giorni dalla loro adozione.

Fino all’entrata in vigore della normativa regionale all’E.P.T. di Napoli vanno inviati entro il mese di ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo quello consuntivo, nonché i programmi delle manifestazioni per gli opportuni coordinamenti.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno due dei suoi membri per specifici motivi.

La convocazione viene effettuata dal Segretario a mezzo telefono almeno tre giorni prima della data di riunione e risulta affissa all’albo della Associazione con l’indicazione degli oggetti da trattarsi e l’ordine dei lavori.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre intervengano almeno due membri oltre il presidente.

Articolo 14

Il Consiglio Generale è formato dai soci onorati e benemeriti nonché dai responsabili delle Associazioni di volontariato presenti in Nola che ne facciano richiesta.

Esso è presieduto dal Presidente dell’Associazione e svolge attività di studio dei problemi locali e di consulenza formulando proposte operative da sottoporre alla deliberazione obbligatoria del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto con il voto diretto dei soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha l’uso della firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e quello Generale nonché l’Assemblea Generale.

Il Presidente è assistito da un Segretario che deve essere persona estranea al Consiglio stesso.

Articolo 15 bis

Past-president: a decorrere dal triennio 1995/98 il Presidente uscente entra a far parte di diritto del nuovo Consiglio di Amministrazione con diritto di voto.

Articolo 15 ter

Il Sindaco pro tempore di Nola è Presidente Onorario con diritto di voto se partecipa ai Consigli di Amministrazione e alle Assemblee Generali dei Soci.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di dimissioni.

Al Vice Presidente è affidato, tra l’altro, l’andamento della sede sociale, la cura dei beni mobili dell’Associazione, nonché le relazioni con i soci dell’Associazione.

Articolo 17

Il Segretario, le cui funzioni sono assolutamente gratuite, deve essere scelto dal Presidente tra i soci ordinari.

Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea e ne redige i verbali.

Il Segretario assiste il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici dell’Associazione.

Libri e Registri Sociali

Articolo 18

L’Associazione “Pro Loco Nola Città d’Arte” deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

  1. il libro dei Soci;
  2. il registro delle deliberazioni della Assemblea dei soci;
  3. il registro delle adunanze del Consiglio generale;
  4. il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  5. il registro cronologico per il protocollo di corrispondenza;
  6. il libro inventario per il patrimonio;
  7. il giornale di cassa;
  8. il libro per il Collegio dei Revisori dei conti.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri e dei verbali di cui al presente articolo.

Articolo 19

Il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale sarà effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti che vigila sulla osservanza dello Statuto. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti con votazione segreta e personale dell’Assemblea dei soci che li sceglie tra i soci.

Non possono essere detti alla carica di Revisori dei conti e, se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati con pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare gli uffici direttivi e i parenti e gli affini dei consiglieri fino al quarto grado.

I componenti il collegio dei Revisori dei conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il presidente del collegio è di diritto quello che nell’elezione ha riportato il maggior numero dei voti ed in caso di parità il più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio annuale entro il 20 gennaio di ogni anno, controlla la regolare tenuta della contabilità sociale e vigila sull’osservanza dello Statuto.

I membri del Collegio dei Revisori possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali eventualmente parteciperanno senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori ove nell’espletamento del suo mandato riscontrasse delle irregolarità ne dà comunicazione all’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli e, se del caso, può richiedere la convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci.

Ai revisori dei conti non è dovuto alcun compenso.

Varie

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto, con provvedimento motivato dall’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, per irregolarità persistenti nell’amministrazione dell’Associazione e per il caso di manifesta impossibilità del funzionamento.

In caso di scioglimento l’E.P.T. di Napoli provvederà alla nomina di un commissario straordinario per la liquidazione da effettuare nel termine, prorogabile una sola volta, di tre mesi.

Articolo 21

Sia nelle riunioni dell’Assemblea dei soci che in quelle del Consiglio di Amministrazione non potranno essere discusse proposte non iscritte all’ordine del giorno, a meno che la maggioranza dei presenti non dichiari l’urgenza chiedendone l’immediata trattazione.

I soci ed i consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all’Assemblea dei Soci ed al Consiglio di Amministrazione determinati argomenti debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l’inserimento nell’ordine del giorno.

Articolo 22

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei soci, l’eventuale residuo attivo sarà destinato al Comune di Nola.

Articolo 23

L’associazione intende collegarsi costantemente con le istituzioni territoriali (Comune, Provincia e Regione) richiedendo il riconoscimento nonché l’inserimento in Albi previsti dalla normativa.

Articolo 24

Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere deliberata dall’Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei soci presenti.

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